Statuto dell’Associazione per gli Scambi culturali fra Italia e Giappone (A.S.C.I.G.)
Titolo I: Denominazione – Sede – Durata
Art. 1. E’ costituita l’Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone, in sigla A.S.C.I.G.
Art. 2. L’Associazione ha sede a Ravenna, in Via Amalasunta n. 69. Con decisione del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita altrove.
Art 3. La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2052, salvo proroga da decidersi dall’Assemblea dei Soci almeno sei mesi prima della scadenza.
Titolo II: Finalità
Art. 4. L’Associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone si propone di promuovere tutte quelle attività che possono contribuire allo sviluppo e al rafforzamento dei legami d’amicizia tra Italia e Giappone in generale, e in particolare di Ravenna e Kamakura. Essa promuoverà gli scambi culturali al fine di ottenere una sempre maggiore reciproca conoscenza delle due civiltà e quelli commerciali per contribuire al benessere e alla prosperità dei due popoli.
Art. 5. L’Associazione collabora con tutti gli Enti, Istituzioni, Associazioni, sia italiani sia giapponesi ed internazionali, che si propongono finalità analoghe.
Art. 6. L’Associazione non ha scopo di lucro e i proventi non possono essere ripartiti fra gli associati in forme dirette o indirette. Essa è apolitica e mantiene rapporti cordiali con i governi e con tutte le amministrazioni in carica in Italia come in Giappone.
Titolo III: Soci
Art. 7. I Soci si distinguono in: a) Soci d’onore;
b) Soci promotori;
e) Soci sostenitori;
d) Soci ordinari.
Art. 8. I Soci d’onore sono quei cittadini italiani o giapponesi che si sono particolarmente distinti nello svolgimento di attività rientranti tra i fini dell’Associazione. La qualifica di Socio d’onore viene conferita con maggioranza di due terzi del Consiglio Direttivo che ne informa l’Assemblea.
Art. 9. Sono Soci promotori sono coloro i quali hanno promosso la creazione della Associazione, indipendentemente dall’intervento o meno nell’atto costitutivo di essa.
Art. 10. I Soci sostenitori sono quelle persone fisiche o giuridiche italiane e giapponesi che si impegnano a pagare una quota sociale minima fissata dal Consiglio Direttivo. I requisiti, le procedure di ammissione e di eventuale sospensione, espulsione o decadenza sono quelli previsti per i Soci ordinari
Art. 11. Possono essere Soci ordinari tutte le persone che ne facciano domanda, presentate da altri due Soci e che si impegnino ad osservare il presente Statuto e a pagare le quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che con decisione motivata delibera sull’accoglimento. E’ ammesso il ricorso all’Autorità giudiziaria.
Art. 12. Ogni Socio può dimettersi dall’Associazione in qualsiasi momento, senza diritto però al recupero delle quote versate anche per l’anno in corso.
Art. 13. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’eventuale Collegio Arbitrale, può sospendere o espellere un Socio che, con il suo comportamento, abbia contravvenuto a quanto stabilito nel presente Statuto, intraprendendo attività o assumendo iniziative che contrastino con le finalità, lo spirito apolitico e senza fini di lucro dell’Associazione. L’espulsione di un Socio deve essere confermata dall’Assemblea dei Soci. Il socio moroso per un periodo di tre anni può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo. In casi di violazione leggera, il Consiglio Direttivo può ammonire il Socio e l’Assemblea dei Soci può votare una mozione di censura. In ogni caso le decisioni assunte dal Consiglio dovranno essere motivate e appellabili.
Titolo IV: Organi dell’Associazione
Art. 14. Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente; e) il Segretario;
f) il Revisore dei Conti;
Art. 15. L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci sostenitori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Fanno inoltre parte di diritto dell’Assemblea tutti i Soci d’onore e promotori. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria su richiesta di un decimo dei Soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo o ancora su iniziativa del Presidente.
Art. 16. L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente con avviso scritto recante il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della data di riunione; in prima convocazione essa è valida con intervento di metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 17. L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente con avviso scritto recante il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni della data di riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell’Assemblea. In prima convocazione essa è valida con intervento di metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria delibera esclusivamente in materia di modifica dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è richiesto un quorum dei tre quarti di tutti gli associati.
Art. 18 L’Assemblea dei Soci, convocata in seduta ordinaria:
a) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
b) elegge i candidati alle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Consigliere del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti;
c) decide gli indirizzi generali dell’Associazione;
d) ratifica le domande di iscrizione dei soci ordinari vagliate dal Consiglio Direttivo;
e) delibera sui provvedimenti di espulsione di soci decisi dal Consiglio Direttivo;
d) delibera su qualsiasi argomento relativo al conseguimento dei fini sociali.
E’ ammesso il voto per corrispondenza o per delega.
Art. 19. Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti, ad esclusione di quanto contemplato agli artt. 38 e 39. Ogni Socio può intervenire all’Assemblea anche per delega, facendosi rappresentare da un altro Socio. In ogni caso nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe. Il verbale dell’Assemblea è redatto a cura di un Socio designato dall’Assemblea stessa e viene controfirmato dal Presidente.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Esso dura in carica tre anni. Nelle elezioni per il Consiglio Direttivo ogni Socio può votare un solo nominativo per ciascuna carica di Presidente, Vice-Presidente e Segretario e non più di due nominativi per quelle di Consigliere. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci che, al momento dell’elezione, sono maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa. E’ ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Tesoriere e un suo assistente. Inoltre il Consiglio Direttivo può conferire incarichi, anche a soci non facenti parte del Consiglio, per l’espletamento di attività o progetti specifici.
Art. 22. Tutte le cariche sono gratuite e non comportano retribuzione, in base a quanto sancito all’Art. 6. E’ comunque ammesso il rimborso, ai membri del Consiglio Direttivo o ai Soci che da esso abbiano ricevuto incarichi specifici, delle spese sostenute per conseguire i fini dell’Associazione, in base agli indirizzi decisi dall’Assemblea dei Soci.
Art. 23. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno due consiglieri o su iniziativa del Presidente. Esso è convocato dal Presidente con avviso scritto, recante luogo, data, ora e argomenti all’ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, fax o posta elettronica, da inviarsi tre giorni prima della riunione.
Art. 24. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno cinque consiglieri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente o il Segretario. Di esse viene compilato verbale a cura del Segretario o di altro membro del Consiglio e controfirmato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità e di impossibilità a raggiungere una maggioranza dei presenti, il voto deve essere rimandato a un successivo Consiglio Direttivo.
Art. 25. il Consiglio Direttivo:
a) elabora il programma annuale di attività dell’Associazione;
b) predispone i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all’esame del Revisore e all’approvazione dell’Assemblea;
e) decide la nomina del Presidente onorario;
d) decide sull’ammissione dei nuovi Soci, in base a quanto stabilito agli artt. 10 e 11;
e) decide l’eventuale sospensione o decadenza dei Soci. Propone all’Assemblea dei soci i provvedimenti di espulsione in base a quanto stabilito agli artt. 12 e 13;
f) è incaricato dell’ordinaria amministrazione e della attuazione del programma delle attività dell’Associazione;
g) svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto.
Art. 26. Il Presidente rappresenta l’Associazione ed è il garante della corretta attuazione degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Soci. In caso di urgenza il Presidente può prendere decisioni esulanti dall’ordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva.
Art. 27. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, lo sostituisce.
Art. 28. Il Tesoriere cura l’Amministrazione dell’Associazione, custodisce i libri contabili sociali e ne cura l’aggiornata tenuta. Viene nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra uno dei Consiglieri. Nella sua attività può essere coadiuvato da altro Consigliere designato dal Consiglio Direttivo, che lo sostituisce temporaneamente in caso di assenza o impedimento.
Art. 29. Il Segretario cura la tenuta dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e la compilazione e l’aggiornamento dell’elenco dei soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente può sostituirli. In caso di assenza o impedimento del Segretario, un Consigliere può temporaneamente assumerne le funzioni con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 30. La durata del mandato di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario è pari a quella del Consiglio Direttivo di cui fanno parte. In caso di dimissioni o comunque di cessazione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario il Consiglio Direttivo procede a assegnare temporaneamente nuove cariche fino alla successiva Assemblea dei Soci. Qualora il numero dei Consiglieri, a seguito di dimissioni o di altre cause, fosse divenuto inferiore a cinque, il Presidente o in sua mancanza il Vice-Presidente o in sua mancanza il Segretario, provvede a convocare una Assemblea ordinaria dei Soci per l’integrazione del Consiglio Direttivo fino al termine del triennio..
Art. 31. Per l’esercizio delle sue attività l’Associazione può ricorrere alla collaborazione di esperti esterni e corrispondere loro compensi. I Soci o i membri del Consiglio Direttivo che svolgono particolari incarichi su mandato del Consiglio Direttivo lo fanno a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso integrale delle spese sostenute.
Art. 32. Il Revisore dei Conti viene eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Può essere eletto anche un non associato, purché in possesso dei requisiti ritenuti necessari a ricoprire la carica.. Compiti principali del Revisore dei Conti sono il controllo dell’amministrazione, l’esame del rendiconto finanziario annuale e la presentazione all’Assemblea di una relazione illustrativa.
Art. 33. In caso di dispute e controversie insorte nell’ambito dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare un Collegio Arbitrale, il cui mandato e durata siano legati alla risoluzione dello specifico caso. Il Collegio Arbitrale ha funzione consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo.
Titolo V: Finanziamenti
Art. 34. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) contributi di Enti, privati o persone giuridiche;
c) somme provenienti da atti di liberalità e da qualsiasi altra fonte, purché provenienti da persone fisiche o giuridiche o altri enti la cui attività o orientamento non contrastino con le finalità e i principi dell’Associazione.
Art. 35. L’importo della quota sociale è stabilita dal Consiglio Direttivo e sottoposta ad approvazione dell’Assemblea dei Soci. Eventuali variazioni della quota hanno decorrenza dall’anno successivo.
Art. 36. L’anno finanziario dell’Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 37. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per le attività istituzionali del successivo anno finanziario.
Titolo VI: Disposizioni finali
Art. 38. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria dei Soci deciderà la destinazione del patrimonio sociale, in armonia alle finalità dell’Associazione stessa, ma comunque per fini di utilità sociale. Il quorum per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è fissato nei tre quarti di tutti gli associati.
Art. 39. Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea straordinaria dei Soci con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.